Vuoi maggiori informazioni?
Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore la legge n. 177 del 25/11/2024 che apporta modifiche al codice della strada anche per la micro-mobilità .
Questa norma introduce importanti obblighi e divieti con l’obiettivo di rendere più sicura la circolazione sui monopattini elettrici.
Vediamo insieme quali sono:
Il casco deve essere omologato alle normative europee Uni En 1078 o Uni EN 1080 ed è bbligatorio per tutti coloro che guidano un monopattino elettrico, senza distinzione d'età.
Ogni monopattino deve essere dotato di frecce e segnalatori di frenata per garantire maggiore visibilità e sicurezza nel traffico. Devono, altresì, essere dotati di segnalatore acustico.
I monopattini elettrici possono circolare, salvo delibere comunali che introducono limitazioni, solo sulle strade urbane che hanno un limite di velocità fino a 50 km/h. È vietato circolare su strade extraurbane, nelle gallerie, sui marciapiedi ed in contromano. La velocità massima consentita resta 20 km/h, che si riduce a 6 km/h nelle aree pedonali. Chi non rispetta queste regole rischia multe da 100 a 400 euro.
La sosta dei monopattini deve avvenire nelle aree a loro designate, possono comunque sostare sui marciapiedi nel caso in cui sia garantita la regolare e sicura circolazione di pedoni e delle persone con disabilità.
I posteggi dei monopattini devono essere indicati con segnaletica verticale ed orizzontale oppure segnalati con coordinate GPS sui siti istituzionali.
I monopattini a propulsione pravalentemente elettrica possono sostare negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motocicli.
Le novità sopraelencate sono già entrate in vigore, le restanti, invece, sono in attesa di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che indichino le modalità di entrata in vigore. Vediamo quali sono:
Il nuovo comma 75-vicies quater obbliga i proprietari dei monopattini a richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato, non sono ancora definiti il costo, i criteri e le modalità di stampa e vendita di tali contrassegni.
Il comma 75-vicies-quinquies, dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, prevista dall’art. 2054 del codice civile. L’obbligo generale di assicurare il mezzo riguarda sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che lo acquistino per uso diretto e personale, ovvero per ulteriori finalità. Ad oggi però non risulta specificato come tale obbligo di assicurazione possa essere coperto senza il numero identificativo del veicolo, pertanto si rimane in un clima di confusione ed incertezza normativa.
Lo stallo creato per quanto concerne l'obbligo assicurativo ed il numero identificativo può essere sciolto dal decreto attuativo. Ad oggi, però, non vi è una data plausibile per l'emanazione di tale decreto nonostante sia richiesto a gran voce da diverse settimane.